Articolo IX Comitato per l'aiuto alimentare 1. Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti. 2. Il comitato e' composto di tutte le parti della presente convenzione. 3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artix · fonte su Normattiva