Articolo IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potra' essere fornito sotto una delle forme seguenti:

  • a)dono di cereali;
  • b)dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario;
  • c)vendita di cereali contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile ne' convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore (1);
  • d)vendita di tali cereali a credito, contro pagamento a rate annue ragionevoli ripartite su venti anni o piu', ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale (2), fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare qualora i beneficiari siano i paesi meno sviluppati o i paesi a basso reddito procapite o altri paesi in via di sviluppo colpiti da gravi difficolta' economiche.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artiv · fonte su Normattiva