Articolo X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato verifica l'adempimento degli obblighi che le parti hanno assunto nell'ambito della presente convenzione. 2. Il comitato organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione. 3. Il comitato puo' ottenere informazioni dai paesi beneficiari e consultare tali paesi. 4. Il comitato fa rapporto secondo le necessita'. 5. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione. 6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessari per l'applicazione della presente convenzione.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artx · fonte su Normattiva