Articolo V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformita' della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una dispensa non superiore al 10%. Si potra' tuttavia derogare a tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attivita' di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia ne' trasferibile ne' convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni. (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artv · fonte su Normattiva