1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 in appresso, i contributi annui di ciascuna Parte contraente sono, per ciascun esercizio, determinati in base alla formula di ripartizione in appresso: (a) una prima frazione, a concorrenza del 30% del contributo, e' calcolata in proporzione all'importanza del Prodotto nazionale lordo della Parte contraente cosi' come e' definita' al paragrafo 3 in appresso; (b) una seconda frazione, a concorrenza del 70% del contributo, e' calcolata in proporzione al valore del costo base per l'utilizzo delle infrastrutture per l'assistenza in rotta della parte contrante cosi' come e' definita al paragrafo 4 successivo. 2. Nessuna Parte Contraente e' tenuta a versare, per un dato esercizio di bilancio, un contributo superiore al 30% dell'importo globale dei contributi delle Parti contraenti. Se il contributo di una delle Parti contraenti calcolato in conformita' con il paragrafo 1 precedente supera il 30% l'eccedenza sara' ripartita tra le altre Parti contraenti in base alle regole fissate in detto paragrafo. 3. Il prodotto nazionale lordo considerato e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economico - o in mancanza da ogni organismo che offra garanzie equivalenti e designato in virtu' di una decisione della Commissione - calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto nazionale lordo al costo dei fattori ed ai prezzi correnti espressi in unita' di conto europee. 4. La base imponibile dei canoni di rotta che viene considerata e' quella stabilita per il penultimo anno precedente l'esercizio di bilancio in questione.
Testo vigente dal 13 aprile 2008
