Art. 10 (Convenzione)
[1]della Convenzione
[2]Ciascuna Parte puo' presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.
[3]Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformita' con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
