[1]delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi)

[2]1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

[3]2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.

[4]3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

[5]4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.

[6]5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonche' ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualita' di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunita' transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi puo' inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attivita' in materia.

[7]6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Testo vigente dal 8 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;403~convenzione-art5 · fonte su Normattiva