Art. 7 (Convenzione)
[1]della Conferenza delle Alpi
[2]1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.
[3]2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunita' Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunita' Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
