[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania circa gli indennizzi a favore del cittadini italiani; che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste (Bonn, 2 giugno 1961)

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania quanto segue:

[4](1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica, italiana 40 milioni di DM favore di cittadini italiani; i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di liberta' o danni alla salute, nonche' a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni. (2) Il modo di utilizzare tale somme a favore delle categorie suindicate e' rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 6 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;404~accordo-art1 · fonte del testo