Con il pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Testo vigente dal 6 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;404~accordo-art3 · fonte del testo