[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI PRODUTTORI DI FONOGRAMMI CONTRO LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA DEI LORO FONOGRAMMI

[4]Gli Stati contraenti, preoccupati dell'espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e per il danno che ne risulta per gli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi; convinti che la protezione dei produttori di fonogrammi contro atti del genere favorira' anche gli interessi degli artisti interpreti o esecutori e degli autori le cui esecuzioni e opere sono registrate sui detti fonogrammi; riconoscendo il valore del lavoro effettuato in questo campo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e dall'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale; preoccupati di non arrecare pregiudizio in alcun modo alle convenzioni internazionali in vigore e, in particolare, di non ostacolare minimamente una piu' vasta accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede protezione agli artisti interpreti esecutori e agli organismi di radiodiffusione, nonche' ai produttori di fonogrammi; hanno convenuto quanto segue:

[6]Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

  • a)"fonogramma", qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;
  • b)"produttore di fonogrammi", la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;
  • c)"copia", un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalita' o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;
  • d)"distribuzione al pubblico", qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art1 · fonte su Normattiva