[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO internazionale sulla gomma naturale 1979

[4]PREAMBOLO

[5]Le parti contraenti, richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (*), riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, nonche' della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base, riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori, riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo puo' dare un considerevole contributo all'espansione e allo Sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori, hanno deciso quanto segue:

[6]ARTICOLO 1. (Obiettivi).

[7]I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, 1979 (qui di seguito indicato come "il presente accordo"), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

  • a)Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita' del prodotto;
  • b)Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita una influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
  • c)Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
  • d)Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta;
  • e)Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri;
  • f)Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
  • g)Migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore;
  • h)promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
  • i)favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.

[8]------------- (*) Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art1 · fonte su Normattiva