Art. 12 (Convenzione)
1. Qualsiasi Stato contraente ha la facolta' di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell'insieme dei territori previsti nell'Articolo 11, paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
