Art. 11 (Convenzione)
1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione. 2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale avra' informato gli Stati, in conformita' con l'Articolo 13, paragrafo 4, del deposito del suo strumento. 3. Qualsiasi Stato puo', al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente Convenzione viene applicata all'insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avra' effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 4. Tuttavia, il paragrafo precedente non dovra' in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l'accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente Convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtu' di detto paragrafo.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
