Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974
Art. 11 (Convenzione)
- 1)Ogni Stato contraente avra' la facolta' di denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 2)La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo i).
Testo vigente dal 24 ottobre 1977
