1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori. 3. Non e' richiesta l'autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'articolo 28 del presente Accordo. 4. Nei casi previsti dal punto 3) dello stesso articolo 10 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese di una delle Parti Contraenti, in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio, dovra' rivolgersi all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente con la richiesta sull'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi. 5. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente annuale di autorizzazioni per l'effettuazione dei servizi occasionali con autobus di cui al punto 3 dell'articolo 10. Il contingente sara' approvato dalla Commissione Mista di cui all'articolo 28 del presente Accordo.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
