1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dalle Autorita' competenti dei Paesi Contraenti. 2. L'autorizzazione e' rilasciata al vettore in base alla domanda indirizzata all'Autorita' competente del Paese in cui lo stesso vettore ha sede. 3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, delle finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, corredandole di tutta la documentazione richiesta. 5. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti comunichera' all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Successivamente l'Autorita' competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione al vettore.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
