1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale dei vettori, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei Paesi Contraenti. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese della Parte Contraente in cui si effettua il trasporto.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art17 · fonte su Normattiva