1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente i carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte Contraente. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori, domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti, effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art16 · fonte su Normattiva