1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'attivita' di quesiti ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 2. Qualora, le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
