[1]Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.
[2]I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione, Considerato che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro, Considerato che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione, Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione, Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[3]Articolo 1.
[4]1. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti:
- a)quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
- b)per l'applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere
- c)negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che del delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato di Associazione e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
