Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunita', e' adottata la seguente procedura:

  • a)la domanda di consultazione presentata dai uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine determinare la posizione comune della Comunita':
  • b)la posizione comutne della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione:
  • c)la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea a nome della Comunita'.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-2-art3 · fonte su Normattiva