1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e la competenza del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. 2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione puo' delegare al Comitato dil Associazione, alle condizioni ed entro, i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione. 3. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 43.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
