1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee, nonche' da rappresentanti del Regno del Marocco. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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