I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione. I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai firmatari per le esigenze di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporne a scopo industriale realizzazione concorrente.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-a-art13 · fonte su Normattiva