I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
