I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~art14 · fonte su Normattiva