1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario e di un osservatore della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (C.E.P.T.). Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. 2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza. Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i firmatari conferiscono alla Commissione delle Comunita' europee il mandato di assicurarne la gestione. I contratti che costituiscono un'entita' significativa di importo cumulato superiore a 25.000 unita' di conto, vengono stipulati dal firmatario delegato, previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimita' dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o piu' di questi ultimi firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'. Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prende tutte le decisioni concernenti le attivita' che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso:
- a)nomina il direttore esecutivo e puo' delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze;
- b)fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione;
- c)definisce le modalita' di stipulazione dei contratti;
- d)assicura il controllo dell'andamento dei lavori;
- e)stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione, i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera a), possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio, i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera b), possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilita'. I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro. Il Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attivita' relative alla realizzazione dell'azione. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. 3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai firmatari. 4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
