E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi rappresentare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-e-art4 · fonte su Normattiva