E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i puniti di vista minoritari e la loro motivazione. In sede di Comitato, ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-c-art4 · fonte su Normattiva