Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed al funzionamento dei relativi impianti.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-a-art8 · fonte su Normattiva