Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed al funzionamento dei relativi impianti.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed al funzionamento dei relativi impianti.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-a-art8 · fonte su Normattiva