Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo
Art. 4 (Accordo) — Contribuzioni in capitale
- a)In proporzione alla propria quota di investimento espressa in percentuale, ciascun Firmatario contribuira' alla necessita' in capitale dell'EUTELSAT e ricevera', a titolo di rimborso dal Consiglio dei Firmatari, in conformita' alla Convenzione ed all'Accordo operativo.
- b)Le necessita' in capitale comprendono:
- i)tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla progettazione, messa a punto, acquisizione, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, all'acquisizione dei diritti contrattuali mediante affitto e quelli relativi agli altri beni dell'EUTELSAT;
- ii)le spese necessarie a coprire l'esercizio, la manutenzione ed i costi amministrativi dell'EUTELSAT, che l'Organizzazione non sia in grado di finanziare mediante le entrate conformemente all'articolo 9 dell'Accordo operativo;
- iii)i fondi richiesti dall'EUTELSAT per il pagamento delle indennita' di cui all'articolo XXIV della Convenzione ed alla lettera b) dell'articolo 19 dell'Accordo operativo.
- c)Il Consiglio dei Firmatari stabilira' i termini per i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente articolo. Alle somme dovute e non versate saranno aggiunti gli interessi, ad un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari.
- d)Nel caso di un'estensione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per la fornitura di capacita' per servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari adottera' ogni misura ragionevole al fine di assicurare che quei Firmatari, che non siano direttamente interessati all'attuazione dell'estensione, non debbano finanziaria prima dell'utilizzazione operativa di detti servizi. I Firmatari interessati dovranno fare del loro meglio per accettare un corrispondente aumento delle loro quote di investimento.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
