Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica. 1. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
