Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
