e settori di applicazione 1. La cooperazione fra le Parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo. 2. A tal fine, le attivita' di cooperazione vengono considerate conformi alle richieste specifiche del Mercosur. 3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:

  • a)scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;
  • b)formazione e sostegno istituzionale;
  • c)studi e attuazione di progetti congiunti;
  • d)assistenza tecnica. 4. Le Parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art18 · fonte su Normattiva