nel settore dell'energia 1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali. 2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:
- a)scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
- b)trasferimenti di tecnologia;
- c)partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
- d)programmi di formazione tecnica;
- e)dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze. 3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
