e settori 1. Le Parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse. 2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale in particolare:

  • a)di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;
  • b)di trasferimenti di esperienze;
  • c)di consulenze e formazione.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art19 · fonte su Normattiva