in materia di lotta contro il narcotraffico 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario. 2. La cooperazione prevede consultazioni piu' frequenti e un maggior coordinamento tra le Parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art22 · fonte su Normattiva