in materia di lotta contro il narcotraffico 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario. 2. La cooperazione prevede consultazioni piu' frequenti e un maggior coordinamento tra le Parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
