[1]Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

[2]1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonche' a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.

[3]2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art83 · fonte su Normattiva