degli obblighi 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. 2. Le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti", a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
- a)in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
- b)nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1. 3. Le Parti convengono che per "misure del caso", a norma del presente articolo, si intendono le misure prese a norma del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra Parte puo' chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
