economico e commerciale 1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno. 2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo. 3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:
- a)accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.;
- b)relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi;
- c)compatibilita' della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;
- d)individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;
- e)cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
