[1]nel settore doganale

[2]1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire la lealta' degli scambi commerciali. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

[3]2. La cooperazione si orienta, in particolare, sui seguenti sensori: a» scambi di informazioni;

  • b)sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi avviati in un determinato settore dalle organizzazioni internazionali specializzate;
  • c)scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
  • d)semplificazione delle procedure di sdoganamento delle merci;
  • e)assistenza tecnica, quando necessaria.

[4]3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti manifestano il loro interesse per l'eventualita' di concludere, in futuro, un protocollo relativo alla reciproca assistenza nel settore doganale, nell'ambito del quadro istituzionale del presente accordo.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art19 · fonte su Normattiva