[1]Commercio e investimenti

[2]1. Le Parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio. Le Parti avviano un dialogo e rafforzano la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare flussi commerciali e di investimenti sostenibili, prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti e far progredire il sistema commerciale multilaterale. 2. A tal fine, le Parti attuano la cooperazione nel settore commerciale e degli investimenti tramite l'accordo che istituisce una zona di libero scambio. Detto accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'art. 43 che mette in atto le disposizioni commerciali del presente accordo. 3. Le Parti si tengono reciprocamente informate e scambiano opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sulle politiche e problematiche correlate.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art9 · fonte su Normattiva