[1]PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE FIRMATA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946

[2]I Governi contraenti della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington alla data del 2 dicembre 1946, cui e' fatto riferimento di seguito come Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, desiderosi di estendere l'applicazione di tale Convenzione agli elicotteri e ad altri mezzi aerei e di includere tra le norme dell'Annesso che possono essere emendate dalla Commissione, alcune disposizioni sui metodi d'ispezione, decidono quanto sopra: Articolo I Il capoverso 3 dell'Articolo II della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara' emendato ed avra' il seguente tenore: "3. Per "baleniera" (cattura-balene)" s'intende un elicottero o altro mezzo aereo, ovvero un battello utilizzati per cacciare, catturare, uccidere, trainare, inseguire le balene ed andare in perlustrazione alla loro ricerca."

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;408~protocollo-arti · fonte su Normattiva