Articolo XI Ogni Governo contraente puo' denunciare la presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica, il 1 gennaio dello stesso anno o anteriormente, al Governo depositario, il quale dopo aver ricevuto detta notifica, la comunichera' immediatamente agli altri Governi contraenti. Ogni altro Governo contraente potra' in maniera analoga, entro un mese dal ricevimento di una copia di tale notifica dal Governo depositario, notificare la propria denuncia: in tal caso la Convenzione cessera' di avere effetto il 30 giugno dello stesso anno per il Governo che ha notificato tale denuncia. La presente Convenzione rechera' la data alla quale e' aperta alla firma e rimarra' aperta alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Washington, il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, il cui originale sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari ed aderenti. (Seguono firme)

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;408~convenzione-artxi · fonte su Normattiva