[1]in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sara' notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due copie, a Roma il giorno 2 maggio 1995 nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Ukraina

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art21 · fonte su Normattiva