Art. 16 — Terminazione
Una qualsiasi delle Parti contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. In tale caso, l'Accordo cessera' di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
