dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte in allegato (qui di seguito denominati "i servizi aerei concordati" e le "rotte specificate"). 2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi:

  • a)sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza atterrare;
  • b)atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e
  • c)nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o a destinazione di altri punti cosi' specificati. 3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovra' essere interpretato in modo tale da conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'Altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente dietro remunerazione o noleggio.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art3 · fonte su Normattiva