di diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i seguenti diritti relativi ai propri servizi aerei internazionali di linea: (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di traffico; 2. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegato (da qui in avanti denominati i "servizi concordati" e le "rotte specificate"). 3. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate, potra' effettuare degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti o destinati ad altri punti specificati. 4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo potra' essere interpretato nel senso di conferire alla compagnia aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e posta, dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art3 · fonte su Normattiva