[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHIZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA.

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

[3]RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

[4]CONVINTI della necessita' di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialita';

[5]CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

[6]CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

[7]Hanno convenuto quanto segue:

[8]ARTICOLO I

[9]Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

Testo vigente dal 16 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-02;41~accordo-arti · fonte su Normattiva